ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI ECCLESIALI
Fin dal Medioevo i laici cattolici hanno dato vita alle più disparate forme di aggregazione.
Tra le prime forme vi sono state le Congreghe o Confraternite, associazioni di fedeli nate spesso con lo scopo di diffondere la venerazione della Vergine Maria o di un Santo, o per dedicarsi a opere di misericordia.
Tra le prime confraternite a nascere vi furono quelle per la diffusione della pratica del rosario, promosse dai frati domenicani, e le Figlie di Maria, promosse dai Serviti.
Anche se non possono essere qualificate associazioni laicali in senso moderno, vanno annoverate tra queste anche i terz’ordini: essi nacquero per aiutare i laici a vivere la spiritualità di un determinato ordine religioso.
Nel corso del tempo sono nate anche le società di mutuo soccorso, spesso legate ai Monti di Pietà, che assicuravano ai soci assistenza in caso di malattia o di necessità economiche. Nel corso del XIX secolo da queste nacquero le “leghe bianche”, che avrebbero poi dato vita ai sindacati cattolici.
Dal secondo dopoguerra in poi sono nati e si sono diffusi molti movimenti cattolici, non legati più all’ambito parrocchiale (come l’Azione cattolica), o a ordini religiosi (come i terz’ordini), ma portatori di una propria specifica spiritualità.
Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto nel decreto Apostolicam Actuositatem il ruolo indispensabile svolto dai laici cattolici nell’opera di apostolato. Il decreto cita espressamente un’associazione di laici cattolici, l’Azione Cattolica, quale modello per tutti i laici che vogliono, in forma associata, contribuire al “fine apostolico della Chiesa”[1]
Dopo il Concilio, e sotto impulso dello stesso, sono nati e si sono sviluppati molti movimenti o associazioni, ognuno dei quali è portatore di un carisma specifico.
I lavori del Sinodo dei Vescovi del 1988, dedicato alla Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, sono confluiti nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Christifideles Laici di Giovanni Paolo II. In essa vengono incoraggiate tutte le forme di vita associativa laicale.
L’ordinamento Canonico
Il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) norma espressamente il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni da parte dei fedeli[2].
Il can. 298 stabilisce le tre finalità delle associazioni di fedeli:
Incremento di una vita più perfetta (ricerca della santità).
Promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana.
Compimento di opere di apostolato.
La Santa Sede e i Vescovi Diocesani hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla vita delle associazioni, e questo soprattutto in due ambiti: l’integrità della fede e dei costumi, e la disciplina ecclesiastica (can. 305).
Nelle fasi di riconoscimento la prima tappa è il conseguimento di diritto diocesano come “Associazione privata”, che dopo un tempo ad experimentum può ottenere il riconoscimento come “Associazione pubblica”.
Per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell’autorità della Chiesa, il Codice di Diritto Canonico distingue diversi gradi di riconoscimento:
riconoscimento di diritto diocesano come "Associazione privata di fedeli" o "Associazione pubblica di fedeli" da parte dell'ordinario diocesano;
riconoscimento della Santa Sede come "Associazione Internazionale Privata di Fedeli" o "Associazione pubblica di fedeli" da parte del Pontificio Consiglio per i Laici.
Le possibilità di configurazione di una “Associazione di fedeli” dipende dalla sua costituzione interna e non dal “grado di riconoscimento”:
Una "Associazione privata di fedeli" si caratterizza per impegni o "promesse" private che alcuni membri assumono; il ramo maggiormente sviluppato è laicale, pur avendo diversi stati vocazionali presenti;
Una "Associazione pubblica di fedeli" ha come ramo maggiormente sviluppato quello in cui i propri "membri consacrati" fanno "voti o promesse pubbliche", configurandosi dunque come un "movimento" o un'associazione al cui interno è maggiormente presente uno stato vita religioso o secolare.
Se una comunità non avesse una presenza di altri stati vocazionali tali da giustificare la configurazione come "Associazione pubblica di fedeli" si configura come "Istituto religioso" o "Ordine Religioso" o "Società di Vita Apostolica" dipendendo dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
L’approvazione di uno statuto ha sempre delle fasi temporali sia a livello diocesano sia da parte della Santa Sede, passando, secondo la prassi, per un tempo inizialmente ad experimentum che permette sia alla comunità di poter verificare l’applicabilità degli statuti sia alla Santa Sede di aiutare la comunità a trovare i migliori strumenti giuridici per costituirsi e custodire fedelmente nel tempo il carisma ricevuto come “dono comune per l’utilità comune”.
Criteri di ecclesialità
Papa Giovanni Paolo II ha espresso nella Christifideles Laici (n. 30) i Criteri di ecclesialità a cui devono rispondere Associazioni e Movimenti per avere un carattere realmente ecclesiale. Essi sono
« criteri chiari e precisi di discernimento e di riconoscimento delle aggregazioni laicali, detti anche “criteri di ecclesialità”. »
(Christifideles Laici 30)
Vengono enunciati quattro criteri di ecclesialità:
Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità. Le aggregazioni di fedeli sono chiamate ad essere sempre più strumento di santità nella Chiesa.
La responsabilità di confessare la fede cattolica, in obbedienza al Magistero della Chiesa.
La testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa, "perpetuo e visibile centro dell'unità della Chiesa universale"[3], e con il Vescovo "principio visibile e fondamento dell'unità"[4] della Chiesa particolare.
La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza.
Associazioni e Movimenti Ecclesiali
Associazioni e Movimenti Ecclesiali si differenziano tra di loro. Non esistendo attualmente un “contenitore giuridico” unico per l’attuale configurazione dei maggiori Movimenti o Associazioni. Inizialmente associazioni e movimenti si costituiscono come Associazione Privata di Fedeli di diritto diocesano, per poi essere riconosciute come Associazione Internazionale Privata di Fedeli se approvate dal Pontificio Consiglio per i Laici, non escludendo la possibilità di avere un ramo sociale che opera attraverso una “Fondazione”, “Cooperative Sociali”, “Associazioni Onlus” (no profit a livello nazionale) o “ONG” (Organizzazioni non governative a livello internazionale) e altri possibili soggetti giuridici specifici per gli ambiti in cui operano.
Tenuto conto dell’attuale ordinamento giuridico, le comunità o associazioni costituitesi come Associazione Privata di Fedeli si differenziano dalle Associazioni Pubbliche di Fedeli per avere più sviluppato il ramo laicale, e pertanto per un impegno o consacrazione in forma privata e non pubblica, caratteristica invece degli ordini religiosi, ovvero le promesse pubbliche (Ordo Virginum e Comunità che comprendono più stati vocazionali ma hanno più sviluppato un ramo con promesse pubbliche o “voti”).